di Gianleonardo Corda
Non bastavano i danni creati dalla disastrosa alluvione del 22 Ottobre 2008 a rendere insopportabile la vita di moltissimi cittadini: le strade interne di Rio San Girolamo sembrano appena uscite da un bombardamento; le strade di Poggio, distrutte dalla furia dell'acqua, ancora attendono un provvisorio manto di asfalto; il ponte dell'Idrocontrol insieme all'altro che dovrebbe rompere l'isolamento di Pauliaria sono ancora sulla carta, come di carta, cartacce e immondizia varia sono stracolme le strade e le cunette dei quartieri periferici e del territorio; l'impianto di compostaggio regala terrificanti profumi che allietano queste torride notti estive; il depuratore del Tecnocasic scarica a mare liquami DOC; la Saras e la Syndial, non volendo essere da meno, immettono nell'atmosfera decine di tonnellate di veleni. Insomma, in aggiunta a madre natura, chi può si adopera con tutti i mezzi per rendere la vita dei Capoterresi più movimentata. Poteva mancare il Comune di Capoterra dall'elenco? Certo che no! Ed allora, tanto per gradire, ecco in arrivo le cartelle per il pagamento del consumo dell'acqua, del canone fognario e acque reflue. Tutto in regola? Neppure per sogno. Gli esperti del Comune, che tanto esperti non sembrano, non si sono accorti che il giorno 8/10/2008, cioè 14 giorni prima dell'alluvione, la Corte Costituzionale giudicava illegittima la norma che obbligava al pagamento del canone delle acque reflue anche in assenza di depurazione, per guasto o insussistenza anche temporanea della rete fognaria....."...La Corte Costituzionale riuniti i giudizi, 1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 14, comma 1, legge 5 gennaio 1994, n. 36 (Disposizioni in materia di risorse idriche), sia nel testo originario, sia nel testo modificato dall'art. 28 della legge 31 luglio 2002, n. 179 (Disposizioni in materia ambientale), nella parte in cui prevede che la quota di tariffa riferita al servizio di depurazione è dovuta dagli utenti «anche nel caso in cui la fognatura sia sprovvista di impianti centralizzati di depurazione o questi siano temporaneamente inattivi»;2) dichiara, ai sensi dell''art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimità costituzionale dell''art. 155, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), nella parte in cui prevede che la quota di tariffa riferita al servizio di depurazione è dovuta dagli utenti «anche nel caso in cui manchino impianti di depurazione o questi siano temporaneamente inattiv..." Poiché il collettore e parte del sistema fognario di Poggio dei Pini, Residenza del Poggio sono stati trascinati via dal fiume la mattina del 22 ottobre, e considerato che i lavori per il totale ripristino e riallaccio delle utenze sono quasi ultimati (il cantiere di Abbanoa è ancora aperto), si chiede se non sia opportuno che il Comune, con un inusitato atto di umiltà, richiami indietro le bollette inviate le scorse settimane, non solo per un senso di giustizia ed equità, ma anche per scongiurare una valanga di ovvi, sacrosanti (e vincenti), ricorsi da parte di quelle migliaia di cittadini che non hanno usufruito del servizio in tutti questi mesi.
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